Camper pronto, itinerario preparato.. si parte!!
Ma dove parcheggio il camper?
Per chi utilizza un camper o ha intenzione di noleggiarlo per le proprie vacanze, è importante conoscere e rispettare alcune regole stabilite dal codice delle strada.
La legge 336/91confermata dalla Circolare Ministeriale n. 277 del 14/01/2018 specifica che il camper viene comparato ad una vettura, e di conseguenza soggetto alle stesse normative, per tanto la sosta del camper non può essere vietata per la tipologia di veicolo.
Vediamo ora i punti principali della sosta corretta:
- obbligo di verificare che la sosta stradale sia permessa nel tratto stradale
- le dimensioni del veicolo non devono creare ingombro rientrando negli stalli
- con motore spento
- che le finestre e/o oblo, scalino e portiere siano chiusi
- non si deve utilizzare il tendalino
- non si devono occupare piste ciclabili e stanziare con piedini di stazionamento
- non si emettano deflussi proprio tipo lo scarico delle acque grigie permessi solo nelle aree dedicate, come i camper service dove c'è anche la possibilità di caricare l'acqua; la pena è una sanzione che prevede un pagamento di una somma compresa che va da 84 ea 355 euro.
SOSTA LIBERA
La sosta libera è tollerata fino ad un massimo di 48 ore dopo di che diventa occupazione del suono demaniale. Nelle aree di servizio e parcheggi autostradali è consentito sostare per il pernottamento per un massimo di 24 ore. Verificare sempre che il terreno non sia di proprietà privata. Il parcheggio a pagamento è sempre possibile anche nelle zone destinate alle auto ma con il pagamento del 50% in più e nessun tipo di servizio. Camper service si trova generalmente presso autostrade o nei campeggi, il più delle volte ti permette di scaricare e ricaricare i liquidi a pagamento.
AREA ATTREZZATA
E' sempre regolamentata dagli enti locali, quindi bisogna sempre verificare presso il comune, ma in genere non si può sostare più di 2/3 giorni.
In queste area attrezzate e vietato il fissaggio del veicolo al suolo e il montaggio di tende o gazebi. Le aree sono a pagamento.
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Per essere un bravo camperista è molto importante ricordarsi le buone regole qui sopra riportate in osservanza dell'art.185 che dice:
Art. 185 C.d.S.Circolazione e sosta delle auto-caravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell' ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.